INDENNITA’ DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE

 Emmegiesse s.r.l.

INDENNITA’ DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE

Allegato A) al Regolamento di mediazione

Le spese di mediazione dipendono dal valore della controversia indicato nella domanda di mediazione a norma del Codice di Procedura Civile e sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. Devono essere versate dalle parti quando richiesto dalla Segreteria.

Le suddette spese devono essere versate da ciascuna parte nel caso in cui le stesse, a seguito del primo incontro informativo, decidano di dare seguito alla mediazione oppure nel caso in cui, durante il primo incontro informativo, le parti raggiungano un accordo.

In caso di accordo ciascuna parte è tenuta al versamento della maggiorazione indicato nella Tabella sotto riportata, così come stabilito dal D.M. 180/2010.

Qualora il valore della controversia risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di Euro 250.000,00 e lo comunica alle parti.

In ogni caso se, all’esito del procedimento di mediazione, il valore risulti diverso, l’importo delle indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso del mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di uno o più mediatori ausiliari.

Il Responsabile dell’Organismo si riserva di applicare agli importi indicati nella Tabella sotto riportata gli aumenti previsti dall’art. 16 comma 4 del D.M 180/2010 e s.m.i.

Sono a carico delle parti le spese vive sostenute dall’Organismo di mediazione per la gestione della procedura.

UNICO CENTRO DI INTERESSI

Ai fini della corresponsione delle indennità quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come un’unica parte. In tal caso spetta alle parti indicare alla Segreteria tale specifica condizione.

 

VALORE DELLA CONTROVERSIA SPESE DI MEDIAZIONE PER CIASCUNA PARTE (IVA ESLCUSA) MAGGIORAZIONE IN CASO DI ACCORDO PER CIASCUNA PARTE (IVA ESCLUSA)
Fino a 1.000,00 Euro Euro 40,00 Euro 10,00
Da 1.000,01 a 5.000 Euro Euro 85,00 Euro 25,00
Da 5.000,01 a 10.000,00 Euro Euro 150,00 Euro 40,00
Da 10.000,01 a 25.000,00 Euro Euro 220,00 Euro 60,00
Da 25.000,01 a 50.000,00 Euro Euro 370,00 Euro 100,00
Da 50.000,01 a 250.000,00 Euro Euro 550,00 Euro 150,00
Da 250.000,01 a 500.000,00 Euro Euro 800,00 Euro 250,00
Da 500.000,01 a 2.500.000,00 Euro Euro 1.600,00 Euro 500,00
Da 2.500.000,01 a 5.000.000,00 Euro Euro 2.200,00 Euro 700,00
Oltre 5.000.000,00 Euro Euro 4.100,00 Euro 1.300,00

Gli importi si intendono IVA esclusa.

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Si riporta in calce il testo dell’art. 16 del D. M. 180/2010 modificato ai sensi del D. M. 145/2011.

  1. L’ indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
  2. Per le spese di avvio, a valere sull’ indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
  3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
  4. L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
  5. a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;
  6. b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
  7. c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo;
  8. d) nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
  9. e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
  10. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
  11. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
  12. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
  13. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’ indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
  14. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell’organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
  15. Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo.
  16. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
  17. Ai fini della corresponsione dell’ indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.
  18. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo.
    Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
  19. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.